Tributi erariali (IRPEF): la prescrizione è quinquennale.
- Avv. Andrea Casella
- 3 set 2018
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Anche la CTP di Catania (sent. n. 7018/2018) si allinea all'indirizzo di legittimità secondo cui anche i tributi erariali (IRPEF, IVA ecc.) soggiacciono, anziché alla prescrizione decennale, alla prescrizione quinquennale, ex art. 2948 c.c.
La Commissione si allinea all'indirizzo fatto proprio dalla Cassazione a Sezioni Unite con sent. n. 23397/2016 secondo cui le pretese patrimoniali della P.A., nelle sue varie articolazioni (Agenzia delle Entrate, INPS, Comuni ecc.) si prescrivono nel termine "breve" di 5 anni, "eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo".
In particolare, si chiarisce ancora una volta che "la omessa impugnazione di un provvedimento accertativo o esattoriale, NON PUO' CONCEDERE, all'atto in oggetto, di acquistare 'efficacia di giudicato', giacché i citati atti sono 'espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A. Per tale ragione, 'l'inutile decorso del termine perentorio per proporre opposizione, pur determinando la decadenza dell'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale... con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione (decennale, n.d.r.)'."
Pertanto, l'omessa impugnazione nei termini, seppure è in grado di conferire definitività all'atto, non può incidere sul regime prescrizionale della pretesa sottostante, quasi che l'atto stesso (che, ricordiamo, è mero atto "di parte", seppur espressione del potere autoritativo della P.A.) possa assumere la veste di una sentenza, la quale, invece, è provvedimento esclusivamente demandato al potere giurisdizionale. La notificazione dell'atto, allora, quale nuova e particolare forma di costituzione in mora, ha la sola efficacia di interrompere il termine prescrizionale (quinquennale) del diritto di credito, il cui decorso sarà destinato a ricominciare da capo.

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