top of page
Cerca
  • Immagine del redattoreAvv. Andrea Casella

Liquidazione delle spese in misura inferiore alla relativa nota

Cassazione, Ordinanza n. 10474 del 03.05.2018: "In tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza d’una nota specifica prodotta dalla parte, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma della L. 13 giugno 1942, n. 794, articolo 24."


https://www.umbertodavide.it/2018/07/23/liquidazione-spese-processuali-2/


8 visualizzazioni0 commenti
bottom of page