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  • Immagine del redattoreAvv. Andrea Casella

SCATOLA NERA: quanto conta in caso di sinistro?

Il Tribunale di Napoli ha recentemente vagliato l’utilizzabilità delle risultanze della scatola nera a seguito della legge del 4 agosto 2017 n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza, entrata in vigore il 29 agosto 2017, che ha introdotto l’art. 145-bis del Codice delle Assicurazioni), qualificando le risultanze della scatola nera come prova avente valore legale.

In tal senso, il Tribunale partenopeo ha ricordato che la prova va valutata dal Magistrato “unitamente alle altre fornite dalle parti ricordando che la rilevanza della prova ai fini decisori è rimessa, quindi, come regola generale, alla valutazione discrezionale del giudice e concorre, al pari degli altri elementi del processo, alla formazione del suo convincimento. Unica eccezione a questo principio è rappresentata dalle c.d. prove legali, ovvero prove la cui efficacia è predeterminata dal legislatore e dinanzi alle quali al giudice è preclusa ogni libera e/o prudente valutazione, dovendo lo stesso semplicemente attenersi al contenuto della prova offerta, così come stabilito dalla legge. In questi casi la deduzione che porta dal dato probatorio al fatto da provare non è più rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, ma ha una rilevanza privilegiata, resa tale direttamente dal legislatore: il giudice ha il dovere di ritenere i fatti dimostrati da una prova legale definitivamente accertati. Le risultanze della scatola nera (ovvero i cosiddetti dati "crash"), erano ritenuti meri argomenti di prova, tuttavia oggi tendono sempre più ad assumere valore di prova legale, derogando dunque anch'esse al principio di libero convincimento del giudice, salvo, ovviamente, che la parte contro cui sono state prodotte fornisca la prova del mancato funzionamento e/o della manomissione del dispositivo” (Trb. Napoli, sentenza n. 3651/2018).


Avv. Caterina URSILLO



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