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  • Immagine del redattoreAvv. Andrea Casella

Risarcimento da ritardo del volo e mancata coincidenza: la Corte Europea sulla giurisdizione.


"In caso di volo con coincidenza, costituisce il «luogo di esecuzione» di tale volo... il luogo di arrivo del secondo volo, qualora il trasporto sui due voli sia effettuato da due vettori aerei diversi e il ricorso per compensazione pecuniaria in ragione del ritardo prolungato di tale volo con coincidenza ai sensi del regolamento n. 261/2004 sia fondato su un problema verificatosi sul primo di detti voli"


Con la recente decisione del 07.03.2018 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata su di una fattispecie inerente un volo aereo con scalo, in cui il ritardo del primo volo aveva impedito ai passeggeri di salire sul secondo volo, riportando così un ritardo all’arrivo che li aveva spinti alla richiesta di compensazione pecuniaria ex reg. Ue 261/04.

La Corte si  è espressa circa la giurisdizione e la competenza.  

In seguito al sua indagine sulle norme è pervenuta a riconoscere, in caso di compagnia aerea che ha operato in uno Stato membro dell’Unione europea solo la prima tratta di un volo con coincidenza la giurisdizione dei giudici della destinazione finale situata in un altro Stato membro, per il riconoscimento di una sanzione pecuniaria per ritardo.

Per giungere a tale risultato tuttavia ha specificato che è necessario che i voli siano stati oggetto di una sola prenotazione da parte del cliente.

In tal caso la Corte afferma che la destinazione finale del volo oggetto dell’acquisto dei passeggeri va considerata come il luogo di esecuzione delle prestazioni da fornire non solo per quanto riguarda il secondo volo, ma anche per quanto riguarda il primo volo interno ( nella fattispecie il primo volo era interno alla Spagna, mentre il secondo conduceva in Germania).

La ragione che spinge la Corte a tale conclusione è rinvenuta nella considerazione che “l'articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 e l'articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretati nel senso che, in caso di volo con coincidenza, costituisce il «luogo di esecuzione» di tale volo, ai sensi di tali disposizioni, il luogo di arrivo del secondo volo, qualora il trasporto sui due voli sia effettuato da due vettori aerei diversi e il ricorso per compensazione pecuniaria in ragione del ritardo prolungato di tale volo con coincidenza ai sensi del regolamento n. 261/2004 sia fondato su un problema verificatosi sul primo di detti voli, operato dal vettore aereo che non è la controparte contrattuale dei passeggeri interessati”.

La pronuncia che riunisce ben tre ricorso determina una interpretazione estensiva del regolamento europeo eliminando un ostacolo alla richiesta di compensazione e valorizzando ancora una volta la tutela del passeggero.


FONTE: http://l.marton.over-blog.it




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