Il principio della compensatio lucri cum damno (principio acquisito e mai smentito dal nostro ordinamento) discende dall'art. 1223 c.c. e prevede che dalla somma corrisposta a titolo di risarcimento del danno debba essere sottratto l'ammontare che, in conseguenza del medesimo fatto illecito, il danneggiato abbia vantaggiosamente percepito.
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