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  • Immagine del redattoreAvv. Andrea Casella

Cartella sanzioni codice strada : l’opposizione va proposta contro l’ Agente riscossione.

Cartella sanzioni codice strada : l’opposizione va proposta contro l’ Agente riscossione.

Il ricorso promosso da Equitalia Sud spa è infondato.

Il presente giudizio ha preso le mosse da una opposizione a cartella di pagamento, con la quale l’opponente si dolse di non avere mai ricevuto la notifica del verbale di contestazione dell’infrazione; tale opposizione, in virtù della scissione che il nostro ordinamento prevede tra la titolarità del credito e la titolarità del potere di azione esecutiva, va proposta nei confronti dell’agente della riscossione; questi, pertanto, è il solo soggetto che, iniziando l’esecuzione, fa sorgere l’onere di contestazione in capo al debitore ed è quindi giocoforza che sia esso a sopportarne le conseguenze in dipendenza della sua veste, per il caso di fondatezza delle contestazioni all’azione esecutiva .

La sopportazione di tali conseguenze, da parte dell’agente della riscossione, costituisce dunque applicazione del principio di causalità, non di quello di soccombenza, e trova il giusto contrappeso nella facoltà dell’agente della riscossione di chiamare in causa l’ente creditore (ai sensi dell’art. 39 DLGS 112/1999 ), quando l’opposizione si fondi su vizi di procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all’ente impositore o creditore.

Cassazione Civile ordinanza n. 13949 del 31-05-2018


https://www.contribuenteweb.it/cartella-sanzioni-codice-strada-lopposizione-va-proposta-contro-l-agente-riscossione-e-non-anche-dellente-impositore/



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