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Art. 92 c.p.c. parzialmente incostituzionale.

  • Immagine del redattore: Avv. Andrea Casella
    Avv. Andrea Casella
  • 21 apr 2018
  • Tempo di lettura: 1 min

Con la sentenza n. 77/2018 la Consulta ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 92 del codice di procedura civile 2° comma.

Nello specifico, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.


http://www.responsabilecivile.it/art-92-del-codice-di-procedura-civile-la-decisione-della-consulta/


 
 
 

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